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Per la stipula del Contratto di Appalto non è necessaria la qualificazione ex Art. 62 del Codice Appalti
Con un recentissimo parere n. 50 del 25 settembre scorso, ANAC ha indicato che non è previsto un obbligo di qualificazione per la stipula del contratto di appalto.
Fattispecie - ANAC ha recentemente espresso un parere in merito al soggetto competente per la stipula di un contratto di appalto in assenza di qualifica ex art. 62 del nuovo Codice appalti. In particolare, un comune aveva indetto una procedura di gara per la stipula di un accordo quadro biennale volto all’affidamento del servizio di rimozione, trasporto e conferimento di rifiuti abbandonati per un importo pari a 852.528 euro. Essendo il comune sprovvisto della necessaria qualificazione ai sensi dell’art. 62 del D. Leg.vo 36/2023, l’espletamento della procedura di gara era stato delegato ad una centrale di committenza, la quale, formalizzato il provvedimento di aggiudicazione definitiva, aveva rimesso gli atti al comune per la stipula del contratto.
Considerazioni ANAC - L'ANAC, con il parere del 25/09/2024, n. 50 ha svolto le seguenti considerazioni:
il D. Leg.vo 36/2023 (Codice appalti), recependo le indicazioni contenute nella L. 78/2022, volte a realizzare una riduzione e una maggiore professionalizzazione delle attività di committenza, ha riscritto il nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti;
l’art. 62, comma 1, del D. Leg.vo 36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti non qualificate possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, all’affidamento di lavori d’importo pari o inferiore a 500.000 euro e all'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori;
per tutte le altre procedure, l’art. 62, comma 2, del D. Leg.vo 36/2023 prevede che le stazioni appaltanti debbano essere qualificate, ai sensi dell’art. 63 e dell’allegato II.4 al Codice appalti;
dall’esame delle disposizioni si evince che il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza attiene a due ambiti di intervento: la procedura di affidamento dell’appalto e l’esecuzione del contratto;
nessuna qualificazione è invece richiesta ai fini della stipula del contratto di appalto (diversamente dalle ipotesi di PPP, per le quali l’art. 174, comma 5, del D. Leg.vo 36/2023 prescrive espressamente che i contratti di partenariato pubblico privato possono essere stipulati solo da enti concedenti qualificati);
La procedura di affidamento, quindi, termina con l’atto formale che decreta la migliore offerta e individua il soggetto che andrà a stipulare il contratto con la stazione appaltante;
la conclusione è supportata dalla Delibera ANAC del 24/05/2024, n. 255 del 24 maggio 2024, ove si chiarisce che il legislatore, con l’introduzione del sistema di necessaria qualificazione delle stazioni appaltanti ha riservato a soggetti qualificati lo svolgimento delle procedure di affidamento superiori a determinate soglie previste dalla legge, in ragione della maggiore complessità di tali procedure e della migliore competenza degli enti qualificati (si veda Gara per conto di stazione appaltante non qualificata e nomina del RUP).Conclusioni ANAC - Posto quanto sopra, l'ANAC ha concluso che il sistema codicistico non prevede un obbligo di qualificazione per la stipula del contratto di appalto, fermo restando il potere delle parti di definire nell’accordo di cui all’art. 62, comma 9, del D. Leg.vo 36/2023 le competenze della stazione appaltante delegante e di quella delegata, rimettendo a quest’ultima anche la sottoscrizione del contratto in nome e per conto della stazione appaltante non qualificata-delegante.